Discussione della causa

La discussione della causa avviene in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.

Trattazione in camera di consiglio e attività difensiva

Nel caso di discussione del ricorso in camera di consiglio, le parti, a pena di decadenza, possono: 

  • entro 20 giorni liberi prima dell'udienza depositare documenti;
  • entro10 giorni liberi prima dell'udienza depositare le memorie illustrative;
  • entro 5 giorni liberi prima dell'udienza depositare brevi repliche scritte.

Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Il segretario redige il processo verbale (art. 33 del D. Lgs. n° 546/1992).

Il collegio giudicante, subito dopo l'esposizione del relatore,  delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio (art. 35 del D. Lgs. n° 546/1992). La decisione è presa a maggioranza dei voti.

Ai fini della decisione, si segnala che l’articolo 7 del D. Lgs. n° 546/1992 riconosce alle Corti di Giustizia Tributaria, a fini istruttori, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta, nonché la facoltà di avvalersi della competenza di organi tecnici dell’amministrazione dello Stato, di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica.

Inoltre, la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis del c.p.c. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale (art. 7, comma 4, del D. Lgs. n° 546/1992).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, la notificazione dell’intimazione può essere effettuata anche in via telematica.

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria pubblicherà sul sito istituzionale un modello di testimonianza scritta. 

Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche nel processo tributario. A tale modello andranno apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario. 

Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato depositerà telematicamente il modulo trasmessogli dal testimone dopo averlo compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale (art. 1, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220). 

Secondo la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell’art. 7 del D. Lgs. n° 546/1992, l’amministrazione ha l’obbligo di provare in giudizio le violazioni tributarie contenute nell’atto impugnato.

Ne deriva che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque  insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa  impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni.

Mentre, spetta comunque al contribuente dimostrare le ragioni nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di rimborso delle imposte che non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Trattazione in pubblica udienza e attività difensiva     

La discussione in pubblica udienza deve essere chiesta con apposita istanza da depositare nella  segreteria della Corte di Giustizia Tributaria competente, da notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza stessa  (art. 34, D. Lgs. n° 546/1992).

Se una parte chiede la discussione in presenza, la discussione avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto *. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione della causa (art. 1, comma 1 lett. n del D. Lgs. n°  220/2023).

Nella discussione in pubblica udienza, le parti possono esercitare le proprie attività di difesa rispettando i seguenti termini, a pena di decadenza:

  • 20 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare documenti;
  • 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare le memorie illustrative.

A differenza della discussione in Camera di consiglio, non è ammesso il deposito delle brevi repliche.

All’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione. Subito dopo il collegio delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.  Il segretario redige il processo verbale.

All'udienza pubblica possono partecipare anche persone estranee al processo.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024 le udienze di cui all’art. 34 del D. Lgs. 546/1992 tenute dalla Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica e quelle relative alla sospensione degli atti impugnati di cui all’art. 47 del D. Lgs. n° 546/1992 si svolgono esclusivamente a distanza. Tuttavia, ciascuna delle parti può richiedere nel ricorso o nel primo atto difensivo, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia provinciale (art. 4, comma 4, della legge 130/2022).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, l’udienza a distanza è disciplinata dal nuovo art. 34 bis del D. Lgs. n° 546/1992 così come introdotto dall’art. 1, comma 1 lett. o) del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n° 220). 

In particolare, la norma prevede che:

  • i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di Giustizia tributaria possano partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 (trattazione in camera di consiglio) e 34 (discussione in pubblica udienza);
  • la discussione da remoto sia chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2, e sia depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione;
  • nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunichi, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
  • nel verbale di udienza, sia dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
  • i verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerino, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato;
  • il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo sia considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
     

*Per maggiori dettagli consultare la pagina dedicata all'Udienza a Distanza.