Difesa delle parti - Assistenza tecnica

L’art. 12 del D. Lgs. n° 546/1992, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997. L’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art. 12, la disciplina dell’art. 182 c.p.c.

L’incarico deve essere conferito:

  • con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell’autografia della sottoscrizione;
  • oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, nell’ipotesi di procura conferita su supporto cartaceo, il difensore potrà anche depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n° 82/2005 con l’inserimento della relativa dichiarazione (art. 1, comma 1, lett. c) punto 2 del D. Lgs. n° 220/2023). 
Inoltre, la procura alle liti si considererà apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce (art. 1, comma 1, lett. c) punto 3 del D. Lgs. n° 220/2023).

Possono essere abilitati all’assistenza tecnica le categorie di soggetti che di seguito si specificano.

  • se iscritti nei relativi albi professionali: gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;
  • se iscritti nell’elenco, di cui al comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. n° 546/1992, tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria:  
    • gli ex impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché gli ex ufficiali e ispettori della Guardia di finanza, se cessati da un biennio dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi;
    • i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES;
    •  i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 30, terzo comma, del D.P.R. n° 636/1972;
    • i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate nel CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
    • i dipendenti dei Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32 del D. Lgs. n° 241/1997, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza.

L’elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense;

  • se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari;
  • se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali.

I soggetti di cui sopra possono stare in giudizio personalmente limitatamente alle controversie rientranti nell’ambito della loro attività.