Costituzione in giudizio del ricorrente

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163 e dai successivi decreti attuativi.

L’obbligo del deposito con modalità telematiche non vale:

a) per i soggetti che decidono di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai 3.000,00 euro (articolo 16-bis, comma 3-bis del D. Lgs. n° 546/1992). Tuttavia, se intendono avvalersi della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel ricorso.

b) qualora il giudice, con provvedimento motivato, autorizzi il deposito con modalità diversa da quella telematica. Nello specifico tale autorizzazione spetta:

  • al Presidente della Corte di Giustizia Tributaria nella fase antecedente all’iscrizione a ruolo del ricorso/appello (ad esempio, in caso di blocco giornaliero della funzionalità del Sigit non programmato);

  • al Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo;

  • al Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

Ne deriva che, in tali casi, il deposito del ricorso notificato può essere effettuato con la trasmissione dello stesso a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o direttamente  presso la segreteria della Corte adita, entro 30 giorni dalla data di notifica (art. 22 del D. Lgs. n° 546/1992).
In tale ipotesi resta comunque l’obbligo per l’ente impositore resistente o appellante del deposito telematico degli atti.

Tuttavia, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre sussiste un obbligo generalizzato dell’utilizzo del deposito telematico, salvo i casi previsti dall’art. 79 del D. Lgs. n° 546/1992 (art. 1, comma 1 lett. g), n° 2 del D. Lgs. n° 220/2023).

Contestualmente alla costituzione, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo (NIR), scaricabile in pdf – doc NIR CGT 1° grado, NIR CGT 2° grado, contenente l’indicazione delle parti, del difensore, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione. Unitamente a quanto già indicato, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, e i documenti che produce in originale o fotocopia.

Il deposito di eventuali motivi aggiunti o di altra documentazione (art. 24 del D. Lgs. n° 546/1992) deve avvenire sempre in modalità telematica per i soggetti obbligati, inserendo necessariamente il numero di iscrizione a ruolo.

Al fine di semplificare le attività correlate al PTT, l’art. 25-bis del D. Lgs. n° 546/1992, introdotto dall’art. 16 del D.L. n° 119/2018, attribuisce il potere di certificazione di conformità sia al difensore del contribuente sia al difensore e al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali, ovvero il potere di attestare la conformità delle copie degli atti e dei documenti in loro possesso in originale o in copia conforme, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale.

Analogo potere di certificazione di conformità è riconosciuto anche per gli atti estratti dal fascicolo processuale telematico formato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di conformità, come sopra descritta, equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo  informatico. L’estrazione delle copie autentiche dal fascicolo informatico è esonerata dal pagamento dei diritti di copia.

Da rilevare che il comma 5 bis dell’art. 25 bis del D.Lgs. n° 546/1992, introdotto con l’art. 1, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n° 220/2023, stabilisce che a partire dai giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, gli atti e i documenti del fascicolo informatico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei gradi ulteriori e che il giudice non tiene conto degli atti e i documenti in formato cartaceo se non è depositata nel fascicolo informatico la relativa copia per immagine munita di attestazione di conformità all’originale.