Comunicazione del dispositivo

La comunicazione del dispositivo della sentenza è eseguita:

  1. con posta elettronica certificata (art. 16-bis del D. Lgs. n° 546/1992 e decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/04/2012);
  2. con avviso della segreteria consegnato a mano o utilizzando la spedizione postale (art. 16, comma 1, del D. Lgs. n° 546/1992).

Le  modalità di comunicazione  di cui al punto 2, si applicano esclusivamente per le comunicazioni nell’ambito dei processi tributari per i quali non vige l’obbligo della modalità telematica. Tuttavia, se nel ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria è indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono inviate all’indirizzo PEC.   

Nell’ambito del processo tributario telematico, la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e qualora non sia possibile reperirlo da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l’Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria (art. 16-bis, comma 2, D. Lgs. n° 546/1992).

La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte (articolo 16-bis, comma 1, D. Lgs. n° 546/1992).

Per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 2 settembre 2024, l’art. 1, comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 220/2023 prevede l ’obbligo in capo al difensore di comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla segreteria della Corte di giustizia, la quale, in difetto, non è tenuta ad individuare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria  La stessa disposizione prevede anche che in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.