Sentenza del 12/02/2019 n. 678/16 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Validità della notifica quando raggiunge lo scopo

Quando la notifica mette concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere pienamente l’atto trasmesso trova applicazione l’art. 156 C.P.C., secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se questo ha in concreto raggiunto lo scopo.
In base a tale principio, enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 7665/2016, la CTR del Lazio ha ritenuto ammissibile la doglianza dell’appellante Agenzia delle Entrate per la parte in cui la sentenza di primo grado aveva ritenuto nulla l’intimazione di pagamento per difetto di notifica degli atti presupposti.
I giudici laziali aggiungono, peraltro, che sul punto è recentemente intervenuto il legislatore con la Legge 17 dicembre 2018 n. 136, che ha introdotto una interpretazione autentica delle disposizioni sul processo tributario telematico.
Tale legge ha, infatti, chiarito che in ogni grado di giudizio le parti possono utilizzare le modalità telematiche indipendentemente dalle modalità prescelte dalla controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento con modalità analogiche del giudizio di primo grado.

Testo integrale della sentenza