Sentenza del 17/12/2021 n. 4479/5 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e ordinario

In tema di riparto di giurisdizione, con riferimento al ricorso proposto avverso un atto di pignoramento per omessa notifica di cartelle o avviso di intimazione, spettano al giudice tributario esclusivamente il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento che riguardano tributi e il riscontro di regolarità della relativa notifica. Pertanto, quando si contesta l’attività di riscossione, anche se ciò avviene attraverso l’impugnazione del pignoramento, nel caso in cui sia il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale, sussiste la giurisdizione del giudice tributario. A tale conclusione è giunta la CTR milanese rifacendosi, tra l’altro, alla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. n. 7822 del 14.04.2020; e Cass. Civ. SU, ord. n.32729 del 18.12.2018). Nel caso di specie l’intimazione di pagamento risulta correttamente notificata e non impugnata, di conseguenza la pretesa tributaria è diventata definitiva per cui le eventuali contestazioni in ordine ai vizi dell’atto esecutivo sono di competenza della giurisdizione ordinaria.

Testo integrale della sentenza