Sentenza del 03/12/2021 n. 1495/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Retratto e agevolazioni fiscali

Ai fini delle agevolazioni fiscali per la “piccola proprietà contadina”, il termine quinquennale di divieto di alienazione o di cessazione dell'attività di diretta coltivazione decorre dalla data di registrazione della sentenza di accoglimento del retratto e non dalla data di stipula della vendita eseguita in violazione della prelazione. Lo dicono i giudici della CTR toscana, i quali hanno respinto l’appello del contribuente e condiviso l’orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3260/2021. In base a quest’ultimo: «L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della piccola proprietà contadina, il quale, successivamente, entro il quinquennio (dall'esercizio del diritto di riscatto) affitti il bene a terzi, decade dal trattamento agevolativo, indipendentemente dal fatto che l'esercizio del diritto di riscatto comporti la sostituzione del riscattante nella posizione dell'originario acquirente con effetto retroattivo, essendo necessario, ai sensi della L. 6 agosto 1954, n.604, art. 7, che egli provveda per cinque anni alla coltivazione diretta del fondo». Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto applicabile tale principio enunciato per l’affitto infraquinquennale di beni alla cessione infraquinquennale degli stessi.

Testo integrale della sentenza