Ordinanza del 15/11/2019 n. 29790/5 - Corte di cassazione

Pace fiscale: natura ordinatoria del termine del 10 giugno

In tema di “pace fiscale” (art. 6, comma 10, del D. L. n. 119 del 2018, convertito con L. n. 136 del 2019), ai fini dell’ottenimento della sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020, deve essere presentata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine ordinatorio del 10 giugno 2019. La Suprema Corte, in controtendenza con quanto dalla stessa recentemente affermato con la sentenza n. 28493/2019, ha ribadito la natura ordinatoria del termine del giugno 2019. Spiegano i giudici che tale termine ha natura processuale per cui, in mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria. Di conseguenza lo stesso rappresenta un invito a non indugiare e il suo mancato rispetto non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti.

Testo integrale dell'ordinanza