Sentenza del 17/05/2019 n. 4277/21 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Onere della prova in ordine all’inerenza e all’esistenza dei costi

E’ sempre inerente e, come tale, deducibile dal reddito, il costo correlato all’attività effettivamente svolta, anche se in via indiretta, potenziale o futura, a prescindere dai maggiori ricavi che abbia consentito di far conseguire all’impresa o al lavoratore autonomo. Alla luce di tale principio esposto recentemente dalla Suprema Corte (Cass. 13882/18 e 14579/18), la CTR napoletana si è in parte allineata al giudicato della CTP, ma ha comunque concluso per l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio in quanto ha ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte della contribuente in ordine all’esistenza e alla natura del costo.  Nel caso di specie, pur condividendo la tesi dei primi giudici circa l’astratta inerenza del costo, la CTR ha concluso per l’inesistenza dello stesso, in seguito alla valutazione di numerosi indizi gravi, precisi e concordanti che deponevano in tal senso.

Testo integrale della sentenza