Sentenza del 22/12/2016 n. 3802/4 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Onere della prova a carico del contribuente per gli accertamenti su conti correnti bancari

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, seguendo il disposto dell'art. 32 del d.p.r. 600/1973,  qualora l'accertamento eseguito dall'ufficio finanziario sia basato su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto dai dati e dagli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi in tal modo un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, chiamato a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili. I giudici della CTR di Catanzaro aggiungono inoltre che, al contrario di come avvenuto nel caso in questione, gli elementi di prova che il contribuente ha l'onere di offrire non possono essere rappresentati da mere affermazioni di carattere generico o formale, ma devono essere analitici, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.

Testo integrale della sentenza