Sentenza del 04/11/2019 n. 8254/6 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

L’ignoranza incolpevole esclude l’applicazione delle sanzioni tributarie

Ai fini della esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l’onere gravante sul contribuente della prova dell’assenza assoluta di colpa è assolto qualora lo stesso dimostri di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. In base a tale principio, recentemente enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 12901/2019, la CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’ente impositore. Il collegio ha osservato che le modalità di applicazione della TARI stabilite dal comune non sono coerenti con il comma 689 delle legge finanziaria 2014, che rappresenta norma di rango superiore. Pur non avendo il contribuente eccepito chiaramente l’antinomia, il collegio lo ha ritenuto pienamente in regola con le disposizioni tributarie statali versando in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Testo integrale della sentenza