Ordinanza del 20/05/2020 n. 9314/6 - Corte di cassazione

IRAP: non si applica il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di frode fiscale

Non si applica la disciplina del raddoppio dei termini prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dal D. Lgs. n. 74/2000 nell’ipotesi di accertamento in materia di IRAP, poiché per le violazioni delle norme relative a detta imposta non sono previste sanzioni penali. Ciò deriva dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal D. Lgs. n. 74/2000 che, infatti, ricomprende solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
In base a tale principio, già più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, respinto sia in primo e sia in secondo grado, annullando definitivamente l’avviso di accertamento IRAP impugnato, in quanto notificato oltre i termini ordinari.

Testo integrale dell'ordinanza