Sentenza del 12/01/2017 n. 83/31 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Idoneità probatoria delle dichiarazioni dei terzi ai fini della legittimità dell’accertamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16711/2016, ha statuito che: "l'idoneità probatoria delle dichiarazioni dei terzi a suffragare la legittimità dell'accertamento in rettifica che su di esse venga a fondarsi risulta di regola apprezzabile solo nell'ambito di un ragionamento inferenziale che ne faccia materia di ponderazione nel concorso di ulteriori elementi di giudizio, a meno che non diano esse stesse vita, per qualità e quantità di indicazioni significative, ad un quadro circostanziale sussumibile per gravità, precisione e concordanza nello schema della prova presuntiva". Sulla base di tale recentissima pronuncia la CTR di Firenze ha ribaltato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente. Il collegio ritiene, infatti, che le dichiarazioni del terzo recepite dall'avviso di accertamento hanno valore meramente indiziario e possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se supportati da altri elementi di prova.

Testo integrale della sentenza