Sentenza del 06/11/2018 n. 4754/19 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Formato “p7m” necessario solo per la notifica di atti giudiziari

La notifica della cartella di pagamento avvenuta tramite posta elettronica certificata al contribuente che la ha regolarmente ricevuta è da ritenersi perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all’art. 26 DPR 602/1973.  L’art. 3 del D.P.R. 68/2005 stabilisce, infatti, che l’atto trasmesso per via telematica si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. I giudici lombardi precisano, inoltre, che nel caso in esame, trattandosi di notifica di cartella, è del tutto irrilevante anche l’estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m , la cui obbligatorietà riguarda le sole ipotesi di notificazione di atti giudiziari.

Testo integrale della sentenza