Sentenza del 14/03/2019 n. 730/1 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte di avvocati del Libero Foro

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso agisca con il patrocinio di un avvocato del libero foro, ha l’onere, a pena di nullità del mandato e dell’atto processuale stesso, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall’Avvocatura dello Stato. In base a tale principio, ascrivibile alle recenti pronunce della Suprema Corte del 9 novembre 2018 n. 28684 e 28741, la CTR calabrese ha ritenuto inammissibile la costituzione dell’Agenzia poiché sottoscritta da un avvocato del Foro Libero. I giudici spiegano, seguendo l’insegnamento della Corte di Cassazione, che la scelta del Libero Foro non è discrezionale poiché l’Agenzia è obbligata ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza ed economicità. Pertanto l’affidamento del patrocinio ad avvocati del Foro Libero, in luogo dell’Avvocatura dello Stato, presuppone: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che la stessa risulti da una preventiva, specifica e motivata decisione dell’organo deliberante; c) che detta delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; d) che sia debitamente documentata in giudizio la sussistenza di tali due ultime circostanze. Peraltro, ancorché il Regolamento di Amministrazione del suddetto ente preveda la possibilità di continuare ancora ad avvalersi “in via residuale” di avvocati del libero foro e nei casi in cui l’Avvocatura dello Stato sia impossibilitata ad assumere il patrocinio è comunque sempre necessaria “una deliberazione determinata e concreta, che si riferisce a giudizi individuati e che disciplina casi concreti e reali”.

Testo integrale della sentenza