Sentenza del 09/05/2019 n. 2793/1 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Cessazione di attività: il credito IVA si prescrive in 10 anni

Nel caso di cessazione dell’attività, il rimborso dell’IVA, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del dpr 633/1972, è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR del Lazio rifacendosi a quanto spiegato dalla Suprema Corte nelle sentenze 9941/2015 e 17151/2018. Nel caso in esame i giudici hanno dunque ribaltato l’esito del primo grado in cui la CTP aveva rigettato il ricorso, sul motivo che il contribuente non aveva compilato a suo tempo il quadro VR della relativa dichiarazione fiscale, da cui l’intervenuta decadenza del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 546/1992.

Testo integrale della sentenza