Ordinanza del 25/03/2020 n. 7495/6 - Corte di cassazione

Autosufficienza del ricorso per Cassazione

E’ inammissibile, per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione, il ricorso per mancata riproduzione e allegazione degli atti su cui si fonda la notifica dell’avviso di accertamento. 
In base a tale principio la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente per irregolarità della notifica dell’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate.
Nella sentenza in esame la Suprema Corte analizza inoltre alcuni principi in materia di notifica degli atti tributari a mezzo dell’agente postale delegato (legge 20 novembre  1982, n. 890). 
I giudici ribadiscono, infatti, in primo luogo che l’attività notificatoria dell’agente postale gode della stessa forza di quella eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario (Cass. 18427/2003); in secondo luogo che non è rilevante la mancata indicazione nell’avviso di notifica della qualità del consegnatario rispetto al destinatario e il mancato sbarramento della relativa casella (Cass. 924/2016); in terzo luogo che ai fini della regolare notifica a mezzo posta non rileva la mancata indicazione della qualità di difensore domiciliatario del destinatario della notifica dell’atto (Cass. 19244/2014).

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