Sentenza del 06/12/2016 n. 619/2 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Applicabilità della sanzione all’acquirente per mancato versamento dell’imposta da parte del Notaio

L'Agenzia delle Entrate di Campobasso, con appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lamentava il mancato riconoscimento del vincolo di solidarietà passiva tra notaio e acquirente del cespite, atteso che "nonostante la qualità pubblicistica del professionista, il contribuente è comunque tenuto a controllare che la somma versata a titolo di imposta al notaio fosse da questi correttamente ed effettivamente versata all'Erario".
La CTR, concludendo in senso opposto a quanto stabilito dai primi giudici, ritiene, invece che, nonostante il notaio sia responsabile d'imposta, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto.
In tal senso si è infatti espressa a più riprese la Suprema Corte: prima con la sentenza 13653/2009, poi con l'Ordinanza 5016/2015 ed infine con le sentenze 9952/2015 e 12755/2016.

Testo integrale della sentenza