Contributo unificato tributario (CUT)

A partire dal 7 luglio 2011, a seguito della modifica dell'art. 9 del D.P.R. 30-5-2002 n° 115, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", la tassazione per le spese degli atti giudiziari del processo tributario è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte.
Pertanto, in caso di proposizione di ricorso dinanzi le Corti di Giustizia Tributaria deve essere versato il contributo unificato, secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Fonti normative in materia sono il citato D.P.R. 30-5-2002 n° 115 e il D. Lgs. 31-12-1992, n° 546 recante "Disposizioni sul processo tributario".
Infatti, ai sensi dell'art. 9 del suddetto D.P.R. n° 115/2002: "È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (…) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10".
Pertanto, il contributo unificato, che ha natura di entrata tributaria, deve essere versato al momento del deposito dell'atto introduttivo del giudizio tributario innanzi la competente Corte, intendendosi per atto introduttivo del giudizio non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti sostanzialmente un ampliamento del thema decidendum, come per esempio, tra gli altri,  l'appello/ricorso incidentale ed i motivi aggiunti.
L'importo del contributo unificato tributario deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato.
Il valore della controversia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato D. Lgs. n° 546/1992, è quindi l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Tale valore  deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. n.° 115/2002.

In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato dovrà essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3-bis, che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito".


Gli importi del contributo unificato sono indicati nell'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n° 115/2002 con riferimento a sei "scaglioni" di valore della controversia ed esattamente:

Tabella di riferimento per il calcolo del CUT
Importo della lite CUT da versare
Da a
€ 0 € 2.582,28 € 30,00
€ 2.582,29 € 5.000,00 € 60,00
€ 5.000,01 € 25.000,00 € 120,00
€ 25.000,01 € 75.000,00 € 250,00
€ 75.000,01 € 200.000,00 € 500,00
€ 200.000,01 in su € 1.500,00

 

Per le controversie di valore indeterminabile, il contributo unificato tributario è pari a € 120,00.

In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo.
Agli importi individuati secondo i criteri sopra indicati devono essere aggiunte le somme eventualmente dovute per le omissioni indicate nel citato art. 13, comma 3- bis, del D.P.R. n° 115/2002,  cioè la maggiorazione del 50% del contributo dovuto in caso di mancata indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nonché del codice fiscale del ricorrente.

 

Prenotazione a debito

Lo Stato, l'Amministrazione Finanziaria, le Agenzie Fiscali, gli altri Enti impositori previsti per legge, i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e le procedure fallimentari di cui agli artt. 144 e 146 del D.P.R. 2002, n° 115/2002, usufruiscono dell'istituto della prenotazione a debito del Contributo Unificato Tributario (art. 11 del D.P.R. n° 115/2002). Tale istituto consiste nell'annotazione a futura memoria del C.U.T. dovuto e non pagato, ai fini dell'eventuale successivo recupero nei confronti della parte privata soccombente, condannata alle spese.