Sentenza del 02/05/2018 n. 1847/10 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Valido l’atto tributario redatto in italiano e notificato ad un contribuente straniero

Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri. Questi ultimi, in caso di necessità e a proprie spese, possono farsi assistere da un interprete per la traduzione degli atti stragiudiziali. Alla luce di tale principio la CTR palermitana ha rigettato l’appello del contribuente che aveva dedotto la nullità dell’avviso per mancata previa nomina di un interprete e per mancata traduzione dell’atto. Spiegano i giudici che solo nell’ambito del processo civile, per il quale all’art. 122 c.p.c. è prescritto l’uso della lingua italiana in tutto il processo, il giudice può nominare un interprete quando deve essere sentito chi non conosce la lingua.

Testo integrale della sentenza