Sentenza del 20/04/2018 n. 780/6 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Valido l’appello notificato via pec anche se il giudizio di primo grado si è svolto con modalità cartacee

E’ pienamente valida la notifica dell’appello via PEC anche quando il giudizio di primo grado è stato incardinato e svolto con modalità cartacee. A questa conclusione è giunta la CTR di Firenze dopo aver spiegato che il regolamento del processo tributario telematico approvato con D.M. 23-12-2013 n. 163 non prevede alcuna preclusione a scegliere la modalità telematica per il grado di appello. Oltre alla notifica, infatti, anche la costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello possono essere effettuati telematicamente, a norma dell’art. 13 del su citato regolamento, non ravvisandosi alcuna “propedeuticità” con le modalità utilizzate in primo grado. La stessa giurisprudenza della Suprema Corte è, secondo i giudici toscani, di conforto a tale tesi in base alle recentissime pronunce a sezioni unite nn. 14917 del 20 luglio 2016 e 7665 del 18 aprile 2016. Alla luce della prima sentenza la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi essenziali idonei a renderla riconoscibile come notificazione. Il principio contenuto nella seconda afferma, inoltre, che quanto sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni.

Testo integrale della sentenza