Sentenza del 12/04/2018 n. 346/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Validità delle controdeduzioni telematiche

Nell’ambito del processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dal 30 giugno 2014, il deposito per via telematica dell’atto introduttivo del giudizio non rende nulla la costituzione dell’attore ma dà luogo ad una mera irregolarità quando ha raggiunto il suo scopo. In base a tale principio, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9772 del 12/05/2016, la CTR abruzzese ha concluso che le controdeduzioni telematiche depositate dall’appellata non possono essere ritenute inesistenti in quanto “non hanno minimamente ostacolato la facoltà di impugnare la sentenza di I grado”.

Testo integrale della sentenza