Sentenza del 03/08/2020 n. 548/1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Valenza probatoria delle fotocopie di documenti prodotti dall’Ufficio

E’ possibile richiedere l’esibizione in originale delle notifiche delle cartelle di pagamento, in seguito a disconoscimento formale delle fotocopie eventualmente prodotte dall’Ufficio, solo ove sussista un rischio formale  e motivato di non corrispondenza tra originali e copie. In base a tale principio la CTR toscana ha respinto le doglianze del contribuente e accolto la linea dell’Ufficio, ben suffragata dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte in merito. Quest’ultima nella sentenza n. 14986/2020 ha infatti stabilito che “sia alla stregua delle norme del c.c. (art. 2719) che delle speciali norme del processo tributario (art. 22, comma 4), il ricorrente è abilitato a produrre i documenti in originale o in fotocopia; così dovendo attribuirsi a queste ultime la stessa valenza probatoria che l’art. 2719 c.c. prevede per le copie fotografiche delle scritture private in generale. In entrambi i casi, si ritiene che la parte, che intenda contestarne la conformità all’originale non prodotto, è onerata di una formale dichiarazione di disconoscimento…”.

Testo integrale della sentenza