Sentenza del 17/07/2019 n. 19155/1 - Corte di cassazione

Utilizzo in sede processuale del contenuto degli SMS

Il disconoscimento delle risultanze derivanti da rappresentazione meccanica di fatti e di cose, inclusi i documenti informatici aventi efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 C.C., deve essere chiaro, circostanziato e esplicito. Lo dicono i giudici di Cassazione, esprimendosi in merito alle doglianze del ricorrente che aveva lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 2702 e 2712 C.C., per avere il Tribunale riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, a tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente. La Suprema Corte, al riguardo, cita il proprio recentissimo orientamento secondo il quale lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti con la conseguenza che forma piena prova se colui contro il quale viene prodotto non contesti la conformità ai fatti o alle cose in esso contenute (Cass. 5141/2019). La conclusione è che la generica contestazione del contenuto dello stesso non è sufficiente ma deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

Testo integrale della sentenza