Sentenza del 09/07/2015 n. 1259/13 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Utilizzabilità dei dati acquisiti all’estero ai fini delle indagini svolte nel territorio nazionale

Secondo i giudici toscani, nel rispetto delle procedure di cooperazione internazionale predisposte in applicazione della Direttiva europea 77/799 CEE del 19.12.1977 e della Convenzione contro le doppie imposizioni ratificata con legge 07.01.1992 n. 20, è legittima l'attività accertativa dell'Amministrazione fiscale fondata su documenti pervenuti da una Autorità straniera. E' possibile, pertanto, affermare il principio secondo cui l'eventuale irrituale acquisizione all'estero di documenti (nella specie "lista Falciani") non riverbera i suoi effetti sulla utilizzabilità degli stessi, non rinvenendosi nel processo tributario una norma di carattere generale che sancisca l'inutilizzabilità delle prove acquisite. A supporto della tesi su esposta i giudici citano le ordinanze nn. 8605 e 8606 del 28.04.2015 nelle quali la Sezione VI civ. della Cassazione ha, tra l'altro, rilevato che la Corte di Giustizia (dec. del 22.10.2013 causa C-276/12) ha riconosciuto che la Direttiva succitata non si occupa del diritto del contribuente di contestare l'esattezza dell'informazione trasmessa. Non sussiste, infatti, l'obbligo delle autorità fiscali italiane di verificare la provenienza e l'autenticità dei dati trasmessi da uno stato estero; spetta al giudice nazionale la valutazione del valore delle prove acquisite sulla base delle disposizioni nazionali interne senza attribuire alcun effetto emendativo agli eventuali vizi di legittimità contenuti negli elementi acquisiti.

Testo integrale della sentenza