UDIENZA A DISTANZA – ARTICOLO 135 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, CONVERTITO DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77

31/07/2020

La disposizione del comma 2 dell’articolo 135 prevede una modifica della disciplina dell’udienza via web contenuta nell’articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Con le suddette modifiche ciascuna parte processuale può richiedere che la partecipazione alle udienze possa avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto da parte del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione.

La partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con istanza da depositare in segreteria - e notificata alle parti costituite - prima della data di ricezione della comunicazione dell'avviso della trattazione.

Il collegamento da remoto è consentito anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Per la concreta attuazione della nuova disposizione saranno adottate con decreto ministeriale specifiche regole tecniche.