Sentenza del 02/08/2021 n. 1013/1 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Trust e imposta sulle donazioni

L’atto di creazione di un trust non è assoggettato all’imposta sulle donazioni. A tale conclusione sono giunti i giudici della CTR emiliana che, in linea con quanto stabilito dalla CTP, hanno respinto l’appello dell’Ufficio. Spiegano i giudici che le più recenti pronunce della Corte di Cassazione si sono, ormai, del tutto distaccate dal precedente orientamento che riteneva l’atto istitutivo dei trust soggetto a imposta sulle donazioni in quanto “rientrante nella fattispecie della costituzione di vincoli di destinazione” (Cass. ord. n. 3735, n.3737, n.3886 e n.5322 del 2015). Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, l’atto di istituzione del trust non può essere presupposto dell’imposta di donazione poiché non realizza “un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile” (v. Cass. 8082/2020; ord, n. 27995/2020).

Testo integrale della sentenza