Sentenza del 05/05/2022 n. 520/3 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Titolare di ricevitoria, bookmakers esteri privi di concessione e imposta unica sulle scommesse

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione. Sulla base di tale principio, la CTR Marche ha respinto l’appello della contribuente, confermando la sentenza di prime cure. Nella fattispecie in esame, in primo luogo, il Collegio precisa che il titolare della ricevitoria, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo (ad esempio, assicura la disponibilità di locali idonei, si occupa della ricezione della proposta e della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa). In secondo luogo, i giudici d’appello ricordano che, al fine di evitare pregiudizi alla libertà di prestazione di servizi, discriminazioni tra bookmakers italiani ed esteri e di configurare esenzioni irragionevoli, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 66, lettera b), l. n. 220 del 2010). Secondo quest’ultima è soggetto passivo d’imposta qualunque operatore che gestisca scommesse raccolte nel territorio nazionale, a prescindere dal luogo in cui è stabilito e anche se privo della concessione rilasciata dall’amministrazione finanziaria. Infine, quanto alla dedotta sovrapposizione tra il tributo in questione e I'IVA, la CTR marchigiana ha escluso la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 25450/2021 e 20013/2021) il tributo che qui rileva è differente da una imposta sulla cifra di affari.

Testo integrale della sentenza