Ordinanza del 17/11/2022 n. 33857/6 - Corte di cassazione

Tasse automobilistiche e cambio di residenza

In tema di tasse automobilistiche non esiste alcun onere a carico del proprietario del veicolo di comunicare ai competenti uffici regionali il cambio di residenza. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione pronunciandosi sul ricorso del contribuente avverso la decisione del giudice tributario che aveva, invece, affermato la necessità che lo stesso comunicasse il cambio di residenza. I giudici di piazza Cavour precisano, infine, che la notifica dell'avviso di accertamento è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. n. 27 del 1978, presso la residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della I. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche quando tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo (Cass. Sez.5, sentenza n.739 del 13/01/2017).

Testo integrale dell'ordinanza