Sentenza del 12/04/2022 n. 1733/2 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tassazione di redditi da locazione di immobili in comproprietà

In tema di tassazione di redditi da locazione di immobili in comproprietà, se la percezione è concretamente differenziata tra i comproprietari, il reddito è riferito soltanto a chi, tra questi, risulti effettivo locatore e percettore. In tali casi, pertanto, è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso dell’immobile. É quanto affermato dalla CTR Lazio che, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 3085/2016) fondato sulla diversità ontologica tra reddito fondiario e reddito di locazione, ha respinto l’appello della contribuente e confermato la sentenza di prime cure favorevole all’Ufficio. In particolare, il collegio ha escluso l’applicazione dell’art. 26 TUIR ai sensi del quale la tassazione del reddito da locazione avrebbe dovuto essere in ogni caso riferita ad entrambi i comproprietari, indipendentemente dalla effettiva percezione del canone da parte di uno o più dei comproprietari stessi.

Testo integrale della sentenza