Sentenza del 06/03/2019 n. 21/2 - Comm. Trib. di Secondo Grado di Trento

Tassazione dei contributi Politica Agricola Comune (PAC)

E’ legittimo l’assoggettamento a tassazione dei contributi PAC qualora l’attività per la quale vengono erogati non è qualificabile come agricola. A questa conclusione è giunta la Commissione tributaria di II grado di Trento che, rigettando le doglianze degli appellanti, ha considerato a tutti gli effetti tali contributi come componenti di reddito assoggettabili ad imposta. Argomentano i giudici che, sebbene l’erogazione dei contributi PAC derivi dai titoli assegnati dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai produttori, lo stato nazionale di appartenenza dei beneficiari è sempre autonomo nella scelta del trattamento fiscale da applicare alle erogazioni percepite. Nel nostro ordinamento la condizione di non assoggettamento a tassazione dei contributi PAC è la qualifica dell’attività quale agricola, circostanza che, nel caso di specie, è da ritenersi esclusa alla luce degli elementi acquisiti in causa.

Testo integrale della sentenza