Ordinanza del 01/07/2022 n. 21048/5 - Corte di cassazione

Tassa automobilistica ridotta per le autovetture destinate al noleggio da rimessa

Nel prevedere la riduzione del 50% della tassa automobilistica per le fattispecie di “autovetture da noleggio da rimessa”, la tariffa C di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953 prescinde dalla circostanza che il noleggio avvenga con o senza conducente. Sulla base di tale principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Campania, confermando gli esiti dei giudizi di merito. Il collegio ha sostenuto che l’interpretazione letterale della disposizione (art. 12 delle preleggi al c.c.) esclude la legittimità della tesi sostenuta dalla Regione. Secondo quest’ultima l’agevolazione sarebbe applicabile unicamente alle vetture adibite a noleggio con conducente, rimanendo, invece, quelle adibite a noleggio senza conducente soggette a tassazione ordinaria, dal momento che tale attività non avrebbe alcuna rilevanza pubblica o sociale. Invero, la categoria “noleggio da rimessa” - a cui la tariffa C del d.p.r. n. 39/1953 collega il beneficio fiscale – individua come presupposto dell’agevolazione il possesso di una rimessa e la destinazione delle autovetture all’esercizio dell’attività di noleggio, non rilevando a tal fine il fatto che il noleggio avvenga con o senza conducente.

Testo integrale della sentenza