Sentenza del 21/12/2020 n. 766/4 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TARSU e idoneità delle aree scoperte

Ai fini TARSU l'essere suscettibile di presenza umana non integra il presupposto impositivo dell’idoneità di un’area alla produzione di rifiuti. In base a tale principio la CTR ligure ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado e ritenuto non dovuto il tributo per l’intera superficie delle aree scoperte di un campeggio. Spiegano i giudici che spetta al Comune fornire validi argomenti volti a integrare il presupposto impositivo dell’idoneità alla produzione di rifiuti. Nel caso di specie, la mera suscettibilità dell’intera area camping a ospitare presenze umane non è sufficiente a dimostrare la tassabilità di tutta la superficie.

Testo integrale della sentenza