Sentenza del 18/01/2021 n. 29/1 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

TARI e stabilimenti balneari

In tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione “iuris tantum” di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze scludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella “denuncia originaria” o nella “denuncia di variazione”. A tale conclusione è pervenuta la CTR sarda, rifacendosi anche al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31460/2019. Nel caso in esame, in assenza di prove documentali da parte del contribuente, a sostegno della propria richiesta, i giudici cagliaritani hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l'intera superficie dell'arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare.

Testo integrale della sentenza