Sentenza del 10/03/2022 n. 1996/14 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Studi di settore e onere probatorio

Gli studi di settore rappresentano indicatori di una possibile anomalia nella condotta fiscale, in base ai quali l'Amministrazione è tenuta al contraddittorio con il contribuente. Di conseguenza quest’ultimo ha l’onere di fornire giustificazioni in merito all’eventuale incongruenza della redditività rilevata rispetto a quella indicata dallo studio di settore applicato. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, infatti, il contribuente deve provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” (ss. uu. Corte di Cassazione sent. n. 26635/2009). Nel caso in esame la Commissione Tributaria Regionale siciliana ha, dunque, accolto le motivazioni addotte dall’appellante, tra cui la congiuntura economica e l’insostenibile concorrenza dei negozi on line, circostanze che non sono state puntualmente smentite dall’Ufficio.

Testo integrale della sentenza