Ordinanza del 01/12/2020 n. 27444/6 - Corte di cassazione

Spese processuali

La parte soccombente in giudizio non può essere condannata al pagamento dei diritti e degli onorari a favore dell’Agenzia delle Entrate, in mancanza della costituzione in giudizio di quest’ultima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale. Alla luce di tale principio, già elaborato dalla Suprema Corte con la sentenza 8413/2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente. Pertanto essendosi, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate difesa attraverso i funzionari dei propri uffici legali, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione del pagamento delle spese processuali.

Testo integrale dell'ordinanza