Sentenza del 07/07/2022 n. 21489/5 - Corte di cassazione

Specificità dei motivi di appello nel processo tributario

Nel rito tributario la specificità dei motivi di appello, prescritta dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell’impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d’appello “va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019).

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