Sentenza del 10/05/2022 n. 14784/5 - Corte di cassazione

Sospensione obbligatoria o facoltativa nel caso di pregiudizialità tra processi tributari

Nel caso sussista un rapporto di pregiudizialità tra due processi tributari, la linea di demarcazione tra la sospensione necessaria del procedimento pregiudicato (art. 295 c.p.c.) e quella facoltativa (art. 337, comma 2 c.p.c.) è rappresentata dalla pronuncia di una sentenza di merito, anche non definitiva, nell’ambito della controversia pregiudicante. Se quest’ultima è intervenuta, si applica l’art. 295 c.p.c.; diversamente, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell’art. 337, comma 2, ai sensi del quale quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata (S.U. n. 16329/2014). La Corte di Cassazione, ricordando il principio con cui le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo in materia, ha ritenuto insussistente la violazione dell’art. 295 c.p.c. (sospensione obbligatoria del processo in caso di pregiudizialità) da parte del giudice d’appello, denunciata dall’Agenzia delle entrate. Ciò in quanto, nel caso di specie, che riguarda una controversia circa la legittimità di una cartella esattoriale emessa sulla base di alcuni avvisi di accertamento, era pendente il ricorso per Cassazione contro le decisioni con cui la CTR aveva annullato detti avvisi presupposti. Considerato che nel giudizio pregiudicante non era ancora intervenuta alcuna sentenza, si applica l’art. 337, secondo comma, che non configura in capo al giudice l’obbligo, bensì il potere discrezionale di sospensione del processo pregiudicato.

Testo integrale della sentenza