Sentenza del 02/11/2020 n. 3290/11 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Soggettività passiva dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo di investimento

I fondi comuni di investimento sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Quest’ultima  è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. In base a tale principio, contenuto nell’art. 36 comma quarto del Testo Unico sulle intermediazioni immobiliari (TUF), la CTR del Lazio ha affermato la legittimità dell’avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa a immobili di proprietà di un fondo comune di investimento, ma notificato a una Società di gestione del risparmio. Nel caso di specie, richiamando alcune precedenti sentenze della Corte di Cassazione (12062/2019, 16605/2010), i giudici capitolini hanno sottolineato che ai fondi comuni di investimento non può essere riconosciuta una autonoma soggettività giuridica, in quanto privi di una struttura organizzativa idonea a consentire di agire senza la società di gestione del risparmio.

Testo integrale della sentenza