Sentenza del 08/12/2022 n. 966/8 - Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione ottava 8 dicembre 2022 sulla causa C‑247/21

Nell’ambito di un’operazione triangolare, l’”acquirente finale” non è validamente designato come debitore dell’IVA nel caso in cui la fattura emessa dall’”acquirente intermedio” non contenga la dicitura «inversione contabile» di cui all’articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112/CE. Secondo i giudici europei, infatti, l’assolvimento di tale formalità consente di garantire che il destinatario finale di una cessione sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali. Di conseguenza l’”acquirente intermedio” di un’operazione triangolare non può neppure sostituire una diversa indicazione alla dicitura «inversione contabile», poiché la citata direttiva IVA impone esattamente tale espressione. Nel caso in esame, in seguito ad una verifica fiscale, era stata contestata l’applicabilità del regime sulle operazioni triangolari, in quanto le fatture controverse non contenevano alcuna indicazione sul trasferimento del debito d’imposta, realizzando in tal modo un’operazione viziata e non regolarizzabile a posteriori.

Testo integrale della sentenza