Sentenza del 01/12/2022 n. 5566/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Ritenuta d’imposta e solidarietà tra sostituito e sostituto

Nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non risulta obbligato in solido in sede di riscossione. Di conseguenza, alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (SS. UU. 12 aprile 2019 n. 10378), la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.p.r. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Nel caso in esame, pertanto, la Corte di giustizia di secondo grado di Roma ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello del contribuente poiché nel suo modello Unico aveva correttamente detratto il valore della ritenuta d’imposta, che risulta attuata dal sostituto, ma non effettivamente versata.

Testo integrale della sentenza