Sentenza del 16/10/2018 n. 4332/2 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riqualificazione dell’ente assistenziale in ente commerciale

Ai fini della riqualificazione di un ente assistenziale o non commerciale in ente commerciale è necessario che l’Ufficio dimostri la prevalenza dell’attività che determina reddito d’impresa. La CTR di Milano ha spiegato che se da un lato non è sufficiente far riferimento alle finalità statutarie di un ente per qualificarlo assistenziale, dall’altro non basta il rilievo che lo stesso svolga anche attività da cui scaturiscano pagamenti di uno specifico corrispettivo. Alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 4315 del 4/3/2015, i giudici lombardi affermano infatti che non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento. Inoltre, sempre rifacendosi all’insegnamento della Corte di Cassazione risulta irrilevante che “il contribuente non tenga una contabilità separata per l’attività commerciale rispetto a quella istituzionale, ben potendosi, pur a fronte di una contabilità unica, separare le due sfere di attività allo scopo di farne confluire il risultato nella dichiarazione dei redditi” (Cass. sent. n. 13751 del 3/7/2015).

Testo integrale della sentenza