Ordinanza del 01/10/2018 n. 2284/25 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Rinvio alla Corte Costituzionale delle disposizioni in materia di notificazione diretta degli atti impositivi

La CTR di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, c. 1 seconda parte, D.P.R. n. 602/1973, 14 L. n. 890/1982 e  1, c. 161, L. n. 296/2006, affermando che tali norme, relative alla forma di notificazione degli atti impositivi, privilegino l’Ente impositore, gli Uffici Finanziari o i concessionari di riscossione. In buona sostanza le su citate disposizioni consentono a questi ultimi di avvalersi di una forma di notificazione degli atti impositivi e delle cartelle esattoriali priva delle garanzie nella fase di consegna del plico previste, all’epoca, dalla L. 890/1982 per le notificazioni a mezzo posta effettuate dall’Ufficiale Giudiziario, dal messo comunale o speciale. I giudici campani, pur prendendo atto della granitica giurisprudenza della Suprema Corte, tra l’altro invocata dall’Ufficio nel giudizio in corso, hanno sospeso il giudizio con relativa trasmissione del fascicolo alla Corte Costituzionale. Sul punto i giudici di legittimità (ex multis: ord. n. 14196/2014, sent. n. 14501/2016, sent. n. 1304/2017) sostengono, infatti, che alla notificazione diretta degli atti impositivi non si applica l’art. 7 L. 890/1982 e, quindi, non è necessaria l’attestazione dell’agente postale della precaria assenza del destinatario e in via successiva degli altri soggetti, ritenendosi sufficiente la consegna al familiare (o anche al portiere) senza invio allo stesso destinatario di una raccomandata informativa (Comunicazione di Avvenuta Notificazione). Nel caso di specie la CTP di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso proposto da un contribuente avverso diverse cartelle di pagamento notificategli dall’A.d.R. sul presupposto che per due di dette cartelle la notifica non si fosse perfezionata in quanto erano state consegnate a persona diversa dal destinatario (familiare convivente) senza procedere alla successiva notifica allo stesso destinatario dell’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione. In conclusione i giudici campani ritengono sussistente una non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale, rispetto agli artt. 3, 24 ,23, 97, 111 Cost. e 6 CEDU delle disposizioni di cui sopra nella parte in cui, “ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici finanziari erariali e locali nonché degli Enti di riscossione a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica la applicazione delle modalità di cui alla L. 890/1982 in particolare per la fase di consegna, nel testo vigente ante la novella di cui alla L. 205/2017 (art. 1 co. 461)”.

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