Sentenza del 23/05/2022 n. 324/7 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sez. Stacc. di Pescara

Rimborsi IVA secondo la VI direttiva 77/388/CEE

L’esenzione dall’IVA è accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, prescindendo dall’inadempimento o dall’irregolarità di taluni requisiti formali da parte del soggetto passivo, salvo l’ipotesi in cui la violazione di quest’ultimi abbia l’effetto di impedire la prova degli elementi sostanziali. In base a tale principio, la CTR abruzzese ha ribadito che, secondo le linee guida riguardanti la VI direttiva 77/388/CEE adottate dal Consiglio in data 17 maggio 1977, occorre distinguere tra “condizioni sostanziali” del diritto e l’adempimento di “obblighi formali” da soddisfare “nel regime interno”. Quest’ultimi, previsti dall’art. 22 della direttiva, sono diretti ad assicurare l’esatta esecuzione dell’obbligazione tributaria ed a scongiurare il pericolo di frodi. Ne consegue, pertanto, che la violazione è da ritenersi irrilevante laddove l’Amministrazione fiscale competente disponga egualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e quindi titolare del diritto di detrarre l’imposta assolta a monte (cfr. ex multis, Corte giustizia, sentenza del 8.5.2008 cause riunite C-95 e 96/07, Ecotrade s.p.a., punto 64). Nel caso di specie, trovando applicazione ratione temporis le suddette linee guida, i giudici di seconde cure confermano la pronuncia impugnata, asserendo come il soggetto passivo fosse unico, anche se titolare di due partite IVA (una italiana e una lussemburghese) e riconoscendogli il diritto al rimborso.

Testo integrale della sentenza