Riforma della Giustizia Tributaria - Nuovi istituti ed entrata in vigore
12/09/2022
Il 1° settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario. Il provvedimento, per far fronte agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR, innova la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale.
Si tratta di una riforma che investe l’intero sistema ed entrerà in vigore il prossimo 16 settembre 2022; tuttavia, per alcune disposizioni è prevista un’applicazione differita.
Al fine di supportare gli utenti ad orientarsi tra le novità ordinamentali e gli istituti processuali introdotti, è stata predisposta una tabella dove è riportata la data a decorrere della quale saranno applicate le principali novità previste dalla legge n. 130/2022.
ISTITUTO | ARTICOLO DI RIFERIMENTO | ENTRATA IN VIGORE O APPLICAZIONE DIFFERITA |
NORME ORDINAMENTALI |
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Nuova denominazione Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado |
Art. 1, comma 1, lett. a) Art. 4, comma 1, lett. a) |
16 settembre 2022 |
Giurisdizione tributaria
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Art. 1, comma 1, lett. b) Art. 1, comma 10 |
16 settembre 2022 |
Modifica della composizione delle sezioni delle Corti di giustizia tributarie: il numero minimo dei componenti, oltre al Presidente e al Vice presidente, passa da 4 a 2 |
Art. 1, comma 1, lett. c) |
16 settembre 2022 |
Cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni A regime: 1° gennaio 2027 |
Art. 1, comma, lett. n), numero 2, capoverso 2.2) Art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d) |
Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:
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Formazione continua e aggiornamento professionale dei magistrati tributari | Art. 1, comma 1, lett. g) |
16 settembre 2022 Criteri e modalità definiti con regolamento del CPGT entro il 16 dicembre 2022 |
Istituzione ufficio ispettivo presso il CPGT: funzioni di verifica presso le Corti di giustizia tributarie | Art. 1, comma 1, lett. q) |
1° gennaio 2023 Art. 8, comma 2 |
Istituzione ufficio del massimario nazionale presso il CPGT e abrogazione dei massimari regionali | Art. 1, comma 1, lett. r) |
1° gennaio 2023 Art. 8, comma 2 |
Istituzione di una sezione civile in materia esclusivamente tributaria presso la Corte di cassazione | Art. 3 | 16 settembre 2022 |
NORME PROCESSUALI |
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Introduzione del giudice monocratico in primo grado | Art. 4, comma 1, lett. b) |
Ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023 Art. 8, comma 4 |
Introduzione della prova testimoniale | Art. 4, comma 1, lett. c) |
Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022 Art. 8, comma 3 |
Introduzione della conciliazione su proposta dalla Corte di giustizia tributaria e ripartizione spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti | Art. 4, comma 1, lett. d) |
Ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022 Art. 8, comma 3 |
Udienza di sospensione
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Art. 4, comma 1, lett. f) Art. 2 |
16 settembre 2022 |
Introduzione udienza a distanza a regime obbligatoria Dal 1° settembre 2023, le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza. |
Art. 4, comma 4 |
Ricorsi notificati a decorrere dal 1° settembre 2023 Art. 4, comma 4 |
ALTRI ISTITUTI |
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Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione | Art. 5 |
Controversie pendenti alla data del 15 luglio 2022. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022, purché alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 16 gennaio 2023 (120 giorni da entrata in vigore della legge). |
Interpello imprese all’Agenzia delle entrate per nuovi investimenti: abbassamento valore minimo dell’investimento da 20 a 15 milioni di euro La norma si applica anche ad interpelli riferiti anche a investimenti antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo |
Art. 8, commi 6 e 7 |
1° gennaio 2023 |
POTENZIAMENTO STRUTTURE AMMINISTRATIVE CENTRALI E PERIFERICHE DEDICATE ALLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
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Istituzione presso il Dipartimento delle finanze di:
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Art. 1, comma 11 | 1° ottobre 2022 |
Autorizzazione ad assumere per il MEF:
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Art. 1, comma 11 |
1° ottobre 2022 |