Sentenza del 05/10/2018 n. 6949/4 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riconoscimento dell’IVA a credito in caso di omessa dichiarazione

In tema di IVA, in mancanza di dichiarazione annuale l’eccedenza di imposta -risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti annuali e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - deve essere riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In base a tale principio, già enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17757 dell'8/09/2016, la CTR del Lazio ha accolto il ricorso in appello della società contribuente avverso la pronuncia della CTP favorevole all’Ufficio. Nel caso di specie il credito ai fini IVA vantato dalla società risulta documentato dagli estratti del libro giornale e dei registri IVA per cui, essendosi il contribuente attenuto agli obblighi formali contabili prescritti dalla normativa interna, la cartella di pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi illegittima.

Testo integrale della sentenza