Sentenza del 24/05/2021 n. 729/14 - Comm. Trib. Reg. per l'Emilia-Romagna

Responsabilità personale del socio

In tema di violazioni tributarie, delle sanzioni amministrative applicabili alle società sono direttamente responsabili i soci che hanno agito non nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, bensì nel loro esclusivo interesse. A questa conclusione è pervenuta la Ctr emiliana accogliendo l'appello dell'Ufficio e ribaltando le tesi accolte in primo grado dalla CTP. Spiegano i giudici che la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione - di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di Lriferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del D. L. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla L. n. 326 del 2003) - si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta. La deroga al citato principio non si applica, invece, quando abbiano operato nel proprio esclusivo interesse, poiché, in tal caso, viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione della disposizione di cui al citato art. 7. (Cass. Ord. n. 25757/2020). Nel caso di specie, infatti, le indagini avevano consentito l'individuazione di un sodalizio dedito ad attività economico-finanziarie fraudolente, poste in essere, attraverso società operanti nell'edilizia e nel settore immobiliare, al fine di ridurre l'esposizione debitoria verso l'Erario mediante l'abbattimento delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Testo integrale della sentenza