Sentenza del 22/11/2022 n. 243/3 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia

Requisiti per la riduzione del cuneo fiscale ex D. Lgs. 446/1997

Il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) spetta alle imprese che applicano tariffe non remuneratorie dell'attività e trovano la fonte negoziale del servizio svolto in un appalto e non in una concessione. Alla luce di tali considerazioni, in linea con precedenti pronunce dello stesso giudice tributario friulano nonché della Corte di Cassazione (Cass. Civ. nn. 2245/2018, 2244/2018, 6789/2022), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trieste ha accolto l’appello della società contribuente. Quest’ultima ha, infatti, prodotto in giudizio i propri contratti di servizio che escludevano il regime concessorio e dimostravano che le tariffe applicate, in quanto imposte direttamente dalla P.A. a prezzo massimo, non erano tali da remunerare l’attività svolta. 

Testo integrale della sentenza