Sentenza del 04/11/2019 n. 6115/13 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Regime fiscale dell’atto di rinuncia al diritto di abitazione degli ex coniugi

E’ soggetto ad imposta di registro in misura fissa l’atto notarile con il quale gli ex coniugi, dopo il divorzio, profilandosi la possibilità di vendita dell’immobile gravato dal diritto di abitazione riconosciuto alla moglie in sede di separazione, formulano rinuncia al diritto di abitazione.
In base alla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, il diritto di abitazione assegnato in sede di separazione o divorzio ad un coniuge è un diritto personale di godimento e, come tale, non può essere soggetto alla disciplina prevista  per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili (Cass. nn 11096/2002; 13603/2004; 1545/2006; 16398/2007).
Il diritto di abitazione costituisce, in definitiva, diritto personale di godimento la cui rinuncia non comporta una riespansione del diritto di proprietà ma consente soltanto di rendere commerciabile l’immobile.

Testo integrale della sentenza