Sentenza del 10/02/2021 n. 1337/10 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Rateizzazione e ritardo nel pagamento di una rata

I benefici della rateizzazione non cessano in caso di ritardo di un giorno nel pagamento di una sola rata. Lo dicono i giudici siciliani che, in linea con quanto deciso dalla CTP messinese, hanno respinto l’appello dell’Ufficio. Spiegano i giudici che, alla luce del combinato disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 471/97 e art. 23 D.L. 98/11, i ritardi non superiore a 15 giorni non hanno effetti pregiudizievoli in relazione al beneficio della rateizzazione concessa al contribuente. La CTR palermitana segnala che il citato termine è stato, di recente, ulteriormente ampliato a 90 giorni in seguito all’entrata in vigore del D. L. 193/2015. Nel caso di specie il contribuente aveva tempestivamente pagato tutte le rate dovute meno la quarta, pagata con un giorno di ritardo, e aveva sospeso i successivi pagamenti in seguito alla notifica della cartella attestante la decadenza dalla rateizzazione.

Testo integrale della sentenza